DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 MAGGIO 1981, n.322

Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

ART.9.

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La riproduzione di documenti desunti dagli archivi elettronici in testi e riviste deve contenere l'indicazione della provenienza dal centro della corte di cassazione.

La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca della concessione.