Corte Suprema di Cassazione
Centro Elettronico di Documentazione
ItalGiureWeb - 26/03/14 14:56:25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1981, n.322 (G.U. n. 175 del 27/06/1981)
Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.
Materia: ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, CORTE SUPREMA CASSAZIONE, INFORMATICA, TELEMATICA
Entrata in vigore: 12/7/1981
PD: S0044162
URN: urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-05-21;322


Natura: regolamento
Emanante: presidente della repubblica

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;
Decreta:

Art. 1.

Le pubbliche amministrazioni e i privati possono essere ammessi ad usufruire del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

I collegamenti degli organi costituzionali, giurisdizionali e delle amministrazioni centrali e periferiche, di livello almeno provinciale, dello stato sono effettuati di diritto, gratuitamente e su semplice richiesta.

Art. 2.

L'utenza del servizio è concessa dal ministro di grazia e giustizia su istanza della parte interessata.

Art. 3.

Il Ministro di grazia e giustizia,o su delega del ministro il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, provvede alla concessione di cui all' articolo precedente mediante la stipulazione di apposita convenzione con il richiedente.

Art. 4.

L'utenza del servizio è concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilità di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categorie:

Categoria a:
aziende di stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed enti parastatali, università ed istituti pubblici di istruzione e cultura;

Categoria b:
soggetti esercenti le professioni legali e rispettivi consigli dell'ordine e collegi; enti pubblici non compresi in quelli della categoria a e non economici, associazioni sindacali, associazioni politiche;

Categoria c:
altri ordini professionali; agenzie di notizie e società editrici di pubblicazioni giuridiche, enti pubblici economici, altre persone fisiche e giuridiche private.

Art. 5.

Oltre alle cause di cessazione dell'utenza previste nella convenzione stipulata con l'utente, il ministro di grazia e giustizia può sempre revocare totalmente o parzialmente la concessione per ragioni di interesse pubblico.

Art. 6.

La convenzione ha la durata di un anno.

In mancanza di disdetta da parte del ministero di grazia e giustizia o da parte dell'utente, da darsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà tacitamente rinnovata.

Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.

Art. 7.

L'utente potrà collegarsi all'elaboratore elettronico del centro a mezzo di un terminale e di una stampante tecnicamente compatibili con la rete. Il giudizio di compatibilità è di esclusiva competenza della direzione del centro.

Le spese di acquisto o di locazione del terminale e della stampante nonché quelle del collegamento del terminale con il concentratore e della utilizzazione delle linee di telecomunicazione sono integralmente a carico dell'utente.

Art. 8.

Il Ministero di grazia e giustizia ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca. Ha altresì il diritto di estendere, migliorare o cancellare le banche di dati e di aggiungerne di nuove nonché di modificare il sistema di ricerca.

Nessuna responsabilità può derivare all'amministrazione di grazia e giustizia per le variazioni suddette.

Art. 9.

È consentito utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio.

È vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere alcun atto di commercio di esse; in particolare è fatto divieto di riprodurre i documenti su schede, nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica, o di compiere in alcun modo attività di elaborazione elettronica sui dati memorizzati dal centro.

La riproduzione di documenti desunti dagli archivi elettronici in testi e riviste deve contenere l'indicazione della provenienza dal centro della Corte di cassazione.

La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca della concessione.

Art. 10.

Nella convenzione è inserita apposita clausola con cui il ministero di grazia e giustizia è esonerato da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, ed in particolare per i danni derivanti da eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti nei propri archivi, nonché per le eventuali sospensioni del servizio.

Art. 11.

L'utente è tenuto a corrispondere un canone annuo che, per ogni singola categoria di cui al precedente art. 4 del presente regolamento, è così determinato:

Lire un milione, se appartiene alla categoria (a);

Lire un milionecinquecentomila, se appartiene alla categoria (b);

Lire due milioni, se appartiene alla categoria c.

Il canone dovrà essere corrisposto in una unica soluzione e anticipatamente, e comunque prima dell'inizio del servizio mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, l'utente deve prestare, con le modalità previste dall' articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, una cauzione di importo corrispondente a quello del canone annuo.

Nella convenzione verranno determinate le modalità dell'accesso agli archivi ed i parametri relativi al numero delle ricerche, degli accessi alle memorie di massa e dei caratteri in output.

Il ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro potrà provvedere con decreto all'eventuale revisione delle misure del canone di cui al primo comma del presente articolo e stipulare convenzioni particolari con singole categorie di utenti diverse da quelle previste nell' art. 4 del presente regolamento.

Art. 12.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro il servizio di fatturazione e di esazione dei canoni potrà essere affidato a privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1981
PERTINI
FORLANI
SARTI
REVIGLIO
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 2