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LEGGE 20 gennaio 1992, n. 8 (GU n. 015 del 20/01/1992)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini
nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.
Materia:
MAFIA
URN:
urn:nir:stato:legge:1992-01-20;8
Preambolo
Art. 1.
1 . Il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Lavori Preparatori
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3066): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro di grazia e giustizia (MARTELLI) il 21 novembre 1991. Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 novembre 1991, con pareri delle commissioni 1a e 5a. Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 novembre 1991. Esaminato dalla 2a commissione il 4, 5, 10, 11, 18, 19 dicembre 1991. Esaminato in aula il 19, 23 dicembre 1991; 7 gennaio 1992 e approvato l'8 gennaio 1992. Camera dei deputati (atto n. 6264): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I, V e XI. Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 gennaio 1992. Esaminato dalla II commissione il 14, 15 gennaio 1992. Esaminato in aula il 16 gennaio 1992 e approvato il 17 gennaio 1992.
Data a Roma, addì 20 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 20 NOVEMBRE 1991, N. 367.
All'articolo 1 il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nell'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale sono soppresse le parole: 'di reato continuato o'."All'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso 1, le parole: "senza ritardo il capo di detto ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio".
All'articolo 7, comma 1, capoverso 3:
le lettere d) ed e) sono soppresse;alla lettera h) il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;;"alla lettera h) il numero 3) è soppresso.
All'articolo 14:
al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: "per l'anno 1993" sono inserite le seguenti: "e a regime";
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di bilancio corrispondenti ai seguenti raggruppamenti, secondo il codice economico, della categoria IV (Acquisto di beni e servizi): 4.1.3. (Mezzi di trasporto e accessori) con esclusione degli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa, 4.3.2. (Commissioni, comitati, consigli), 4.3.4. (Compensi per incarichi speciali), 4.9.1. (Spese di rappresentanza), 4.9.3. (Spese per uffici e servizi particolari), 4.9.4. (Spese per convegni, mostre, ..), 4.9.5. (Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda) e 4.9.10. (Spese di pubblicità) non possono essere incrementate nel corso del 1992 rispetto alle previsioni iniziali e negli esercizi successivi potranno essere incrementate in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica."