(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006)
MODALITA' E TARIFFE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI INFORMATICA GIURIDICA DEL
CENTRO ELETTRONICO DI DOCUMENTAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE E FRUIZIONE DEL
RELATIVO SERVIZIO.
Il Ministro della Giustizia
di concerto
con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, recante regolamento per la
concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del Centro
elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione (C.E.D.), e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 17 giugno 2004, n. 195, recante regolamento integrativo della
disciplina e dell'accesso relativi al servizio di informatica giuridica del
Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1987, n. 224, recante norme di
esecuzione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
1985, n. 759, concernente le modalità di accesso al servizio di informatica
giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione ed
i parametri relativi, e successive modificazioni;
Visto il decreto
ministeriale 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21
novembre 1990, n. 272;
Ritenuta la necessità di modificare, in seguito
all'introduzione del nuovo sistema di gestione dei dati Italgiureweb, le tariffe
previste dai decreti ministeriali sopraindicati;
Sentito il Ministro per
l'innovazione tecnologica;
Decreta:
Art.
1.
Abbonamenti e tariffe
1. Il pagamento del canone di
abbonamento al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di
documentazione della Corte di cassazione (C.E.D.) consente il collegamento per
1000 minuti l'anno. Per le ricerche compiute in eccedenza a tale limite,
l'utente é tenuto al pagamento: per la categoria A, di Euro 0,50 per ogni minuto
di collegamento; per la categoria B, di Euro 1,00 al minuto e, per la categoria
C, di Euro 1,25 al minuto.
2. Per le concessioni a fatturazione il costo
di collegamento é di Euro 1,25 al minuto.
3. I parametri di cui ai commi
1 e 2 sono moltiplicati per 1,5 per le ricerche effettuate tra le ore 10 e le
ore 14 e per 0,50 per le ricerche effettuate dalle ore 20 fino alle ore 10.
4. Il tempo di collegamento é dato dall'effettiva occupazione del server
del C.E.D., escludendo i tempi intercorrenti tra l'invio della risposta
all'utente e la ricezione di una nuova richiesta da parte di quest'ultimo.
5. Le somme dovute ai sensi dei commi precedenti sono versate su conto
corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, competente
per territorio, con imputazione al capo XI - Ministero della giustizia -
capitolo 2408, dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato.
6. I magistrati della giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile
e militare, nonché gli avvocati ed i procuratori dello Stato, sono ammessi -
anche successivamente alla cessazione dal servizio, purché non iscritti in albi
professionali - a fruire gratuitamente del collegamento al C.E.D. sia mediante
apparecchiature collocate presso gli uffici di appartenenza, sia mediante un
collegamento personale compatibile con la rete.
7. La fruizione gratuita
del servizio é estesa ai giudici di pace, ai magistrati onorari ed ai magistrati
tributari, limitatamente alla durata delle funzioni.
8. Il venir meno
dei requisiti che giustificano la fruizione gratuita del servizio deve essere
comunicato senza ritardo dall'interessato alla direzione del
C.E.D.
Art. 2.
Ricerche presso uffici giudiziari
1.
Gli avvocati, i praticanti avvocati, i notai, i dottori commercialisti, i
ragionieri, i periti commerciali, i consulenti del lavoro, gli ingegneri, gli
architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i dottori in
agraria, gli agrotecnici, i periti agrari, iscritti nei rispettivi albi
professionali, nonché i dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici
di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21
maggio 1981, n. 322, e successive modificazioni, sono ammessi a fruire, a
domanda, del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli
uffici giudiziari collegati con il C.E.D., ai sensi dell'art. 14 dello stesso
decreto presidenziale.
2. I soggetti di cui al comma 1 versano la somma
di Euro 5 per ogni unità di 30 minuti di fruizione del servizio di ricerca o
frazione di essa e, inoltre, la somma di Euro 0,05 per ogni pagina stampata. I
versamenti si effettuano secondo le modalità di cui all'art. 285 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. Le modalità di
fruizione del servizio di cui al comma 1 sono stabilite dal capo dell'ufficio
giudiziario, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 giugno 2004, n. 195.
4. Il Ministro della
giustizia non assume responsabilità per danni di qualunque natura, diretti o
indiretti e derivanti da inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli
archivi o per sospensioni del servizio.
Art. 3.
Ammissione
ai corsi di formazione
1. Per ogni concessionario in abbonamento o a
fatturazione, possono essere ammesse due persone a frequentare corsi di
addestramento o di aggiornamento organizzati dal C.E.D., dietro versamento della
somma di Euro 120 per ogni partecipante. Per ogni persona eccedente la somma
dovuta é di Euro 240 e pari importo é richiesto agli utenti non convenzionati
ammessi a frequentare i corsi. La prova dell'avvenuto versamento puo' essere
fornita fino al mattino precedente l'inizio del corso.
2. Per l'acquisto
delle pubblicazioni di servizio é versato un rimborso spese nella misura fissata
d'intesa con l'Istituto Poligrafico dello Stato. Il personale degli organi o
delle amministrazioni di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, e le categorie che fruiscono
gratuitamente del servizio, indicate all'art. 1 del presente decreto, sono
ammesse gratuitamente anche ai corsi, in numero compatibile con le esigenze
organizzative del C.E.D., e ricevono gratuitamente le pubblicazioni di servizio.
3. I pagamenti delle somme di cui ai commi precedenti sono effettuati
mediante versamento su conto corrente postale numero 871012, intestato alla
Tesoreria provinciale dello Stato in Roma, con imputazione all'apposito capo e
capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello
Stato.
Art. 4.
Abrogazioni
1. Sono abrogati il
decreto ministeriale 21 maggio 1987, n. 224 ed il decreto ministeriale 2
novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 1990, n.
272.
Art. 5.
Disposizioni transitorie
1. La
disciplina prevista dal presente decreto si applica dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le convenzioni in
atto, alla scadenza successiva alla data di cui al comma uno sono rinnovate, con
accesso ad Italgiureweb, alle nuove condizioni previste dal presente decreto.
L'utente ha facoltà di optare per le nuove condizioni anche anteriormente alla
data di scadenza della convenzione.